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| Per la sperimentazione non interventistica (studi osservazionali), è applicabile il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 211 (Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico)? |
In base all'Art.1 "Ambito di applicazione", il decreto non si applica alla sperimentazione non interventistica o studio osservazionale.
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| Per gli studi osservazionali è prevista l'individuazione di un centro coordinatore? |
No, per questa tipologia di studi non è prevista la presenza di un coordinatore.
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| Per gli studi clinici dei medicinali di tipo non interventistico "osservazionali" è prevista la formale approvazione da parte del Comitato Etico? |
In base allo specifico statuto di istituzione dei singoli comitati etici, questi potranno procedere ad una formale approvazione oppure ad una semplice presa d'atto (circolare 2 settembre 2002, n. 6 art.2.4).
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| Deve sempre essere previsto il pagamento di una quota per l'esame di un protocollo? |
Fatta salva l'autonomia decisionale delle strutture coinvolte di definire quote di pagamento per l'esame dei protocolli di studio che vengono presentati, viene sottolineata l'opportunità di adottare criteri di ragionevolezza per gli aspetti economici, fino eventualmente a prevedere una totale esenzione per:
Studi promossi dai ricercatori operanti nel Servizio sanitario nazionale;
Nel caso di ricerche sponsorizzate da società scientifiche e/o istituti e associazioni che non hanno fini di lucro.
Quanto sopraindicato si applica in special modo per protocolli che prevedono il coinvolgimento di molte strutture (studi multicentrici) per i quali il pagamento di quote ai singoli comitati etici può limitare impedire la conduzione dello studio stesso.
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